Ultima modifica: 5 Dicembre 2020

Introduzione – OO.CC.

Introduzione

Gli Organi Collegiali nella scuola

Gli Organi Collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Gli Organi Collegiali interni di ciascuna Istituzione Scolastica sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate: docenti, genitori, personale ATA e Dirigente Scolastico o soggetto da lui delegato (le componenti possono variare a seconda del tipo di organo collegiale). Il loro funzionamento è normato dai Decreti Delegati del 1974 il cui contenuto è poi confluito nel T. U. n. 297 del 1994.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Funzionamento generale

Tutti gli Organi Collegiali della scuola, ognuno per la parte di propria competenza, partecipano al processo di formazione del Piano dell’offerta Formativa.

Il Consiglio di Circolo propone l’atto di indirizzo che rappresenta la parte fondante del POF, il Collegio dei Docenti delibera la parte progettuale, la Giunta Esecutiva e di nuovo il Consiglio di Circolo approvano il Programma annuale che può essere definito il “motore economico” del POF.

Il funzionamento degli organi collegiali avviene nel rispetto delle successive norme e procedure:

a) la convocazione, da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all’albo generale dell’istituto (pubblicazione sul sito), deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l’ordine del giorno;

b) di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato all’inizio della seduta successiva dai componenti l’organismo;

c) ciascun organo, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date stabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte o pareri.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

  1. Atto di nomina o di proclamazione
  2. Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio di Circolo  viene eletto ogni tre anni
  3. Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio di Circolo e per i tre anni successivi

Retribuzioni e CV per incarichi politici

La partecipazione al Consiglio di Circolo e agli altri Organi Collegiali non prevedere alcuna retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili.




Questo sito si avvale di cookie tecnici necessari al funzionamento dello stesso ed utili per le finalità illustrate nella cookie policy. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" acconsenti all’uso dei cookie. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi